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Commissione strutture

Le risposte sono state discusse dalla Commissione Strutture dell’Ordine, non interpretando in alcun modo quello che la Norma non definisce e che sono basate su esperienza e buon senso, ma non possono avere valore nel caso di sentenze o giudizi legali che possono dare o aver dato risposte diverse ed anche in contrapposizione tra loro.

Quesito 1.
Come al solito occorre definire la data di discrimine tra applicazione nuova e vecchia classificazione. Per il D.M. 14.I.2008 se non ricordo male valeva la data di presentazione della pratica SCIA in Comune: ora cosa vale?

Risposta del 3 Settembre 2014
Senza dubbio nel caso di SCIA, la sua interpretazione appare ragionevole, così come nel caso di permesso di costruire o di altre autorizzazioni edilizie.
Tuttavia nel caso il deposito legge 1086 avvenga in data successiva al 15 ottobre e non contestualmente all’autorizzazione edilizia, si rientra appunto in un transitorio che deve ancora essere chiarito.

Quesito 2 – Nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia – Informazioni sul regine transitorio.

Vorrei chiedere una delucidazione in merito alla nuova classificazione sismica dei comuni della Regione Lombardia, che entrerà in vigore il 14 ottobre prossimo.
Alcuni comuni, come ad esempio Milano, passeranno dalla zona 4 alla zona 3; ciò comporta, secondo le NTC 2008, che durante la fase di progettazione non sarà più consentito applicare le regole di analisi e verifica valide per le strutture non soggette all’azione sismica, svolgendo un’analisi sismica semplificata (analisi statica equivalente assumendo Sd(T1)=0,07g) e rispettando solamente i dettagli costruttivi descritti nel capitolo 7, ma si dovrà determinare l’azione sismica dal calcolo dello spettro di risposta elastico ridotto tramite il fattore di struttura e gli elementi strutturali dovranno essere dimensionati e verificati applicando per esteso le regole esposte nel capitolo 7.

Il mio dubbio è relativo al comportamento da tenere nel caso di progetti già avviati, in particolare nel caso in cui al 14 ottobre 2014 non fosse ancora stata depositata una denuncia delle strutture, ma fosse già stata presentata una pratica edilizia, si dovrà comunque tenere conto della variazione di classificazione sismica oppure si potranno utilizzare ancora i criteri di progettazione strutturale per i siti ricadenti in zona 4?

Diversamente se per un lavoro in corso è già stata depositata una denuncia delle strutture, eventuali successive integrazioni potranno tenere conto della classificazione in vigore al momento del primo deposito?


Risposta del 11 Settembre 2014

Non vi sono al momento indicazioni chiare sul regime transitorio.
Tuttavia in passato, la magistratura e la pubblica amministrazione si sono pronunciate nel modo seguente:

  1. nel caso di opera pubblica, a valere è la data di approvazione amministrativa del progetto con i relativi finanziamenti;
  2. nel caso di opera privata, a valere è il momento del primo deposito delle strutture (legge 1086);
  3. ogni successiva integrazione seguirà quanto in vigore al momento del primo deposito.

Quesito 3 Valore retroattivo della nuova classificazione sismica.

Scrivo in merito alla nuova classificazione sismica che interesserà la Regione Lombardia, e nello specifico il comune di Milano, a partire dal 14 ottobre pv. Vorrei chiedere un chiarimento in merito alle pratiche strutturali attualmente aperte o che si apriranno fino a quella data: la nuova classificazione ha valore retroattivo o le pratiche aperte non saranno interessate dall’aggiornamento normativo?
Nel caso in cui valesse la retroattività quali sono le procedure da seguire? Occorre presentare una variante?

risposta del 19 Settembre 2014

Tutte le pratiche strutturali già aperte prima del 14 ottobre non dovrebbero essere influenzate dalla nuova classificazione sismica come sempre avvenuto in passato con l’emanazione di nuovi dispositivi normativi in materia; tuttavia l’amministrazione non si è ancora espressa sul regime transitorio.

Nella delibera regionale in oggetto, in particolare viene richiamato l’art. 104 del d.p.r. 380/2001 che prescrive che:

art. 1 – Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell’entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro 15gg dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio della regione.

art. 2 – L’ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all’articolo 83 e l’idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all’azione delle possibili azioni sismiche.

…… 
art. 5. Qualora l’accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell’ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.

Il quesito che pongo è il seguente:

L’arco temporale di riferimento a cui si riferisce l’art. 104 è quello compreso tra la data di pubblicazione del DGR ovvero il 11/07/2014 e la relativa data di entrata in vigore dello stesso ovvero il 14/10/2014?

Risposta del 11 settembre 2014

La risposta al quesito è il 14 ottobre 2014.
Tuttavia aggiungo che sull’art. 104 le Regioni dal 2003 hanno cercato di intervenire più volte presso il Governo per farlo modificare senza esito.
E’ in fase di redazione la Legge Regionale che tratta queste questioni compreso il transitorio (art.104).
La questione posta da anni è che il 104 era costruito per zone di nuova classificazione (ex legge 64) e non per zone che cambiavano classificazione. 
Restiamo in attesa dell’approvazione del nuovo testo o di una regolamentazione del transitorio.